Art. 1
In vigore dal 31 ago 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmati a Roma il 6 dicembre 1979.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;566#art-rd-1