Convenzione
Art. 30
Denuncia
In vigore dal 31 ago 1982
.
(Denuncia)
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica, non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:
a) in Nuova Zelanda - con riferimento ai redditi imponibili per gli anni di reddito che iniziano il, o successivamente al 1 aprile dell'anno solare immediatamente successivo a quello della denuncia;
b) in Italia - con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello della denuncia.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Roma il 6 dicembre 1979 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica italiana della Nuova Zelanda
FRANCO REVIGLIO B E TALBOYS
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;566#art-c-30