Convenzione
Art. 3
Definizioni generali
In vigore dal 31 ago 1982
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(Definizioni generali)
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Nuova Zelanda", usato in senso geografico, designa il territorio metropolitano della Nuova Zelanda (comprese le isole adiacenti), con esclusione delle isole Cook, Niue o Tokelau; esso comprende inoltre le zone adiacenti al mare territoriale del territorio metropolitano della Nuova Zelanda (comprese le isole adiacenti) che sono state o che possono in futuro essere considerate dalla legislazione neozelandese come zone sulle quali la Nuova Zelanda può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione, la ricerca, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse naturali del mare, del fondo e del sottosuolo marini;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia relativamente al fondo ed al sottosuolo marini, nonché alle risorse naturali;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Nuova Zelanda o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) il termine "nazionale" designa:
i) per quanto concerne la Nuova Zelanda, una persona fisica che ha la cittadinanza neozelandese ed una persona giuridica, società di persone ed associazione costituita in conformità della legislazione in vigore in Nuova Zelanda;
ii) per quanto concerne l'Italia, una persona fisica che ha la nazionalità italiana ed una persona giuridica, società di persone ed associazione costituita in conformità della legislazione in vigore in Italia;
h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa:
i) in Nuova Zelanda: il "Commissioner of Inland Revenue" o il suo rappresentante autorizzato;
ii) in Italia: il Ministero delle finanze.
2. Nella presente Convenzione, i termini "imposta italiana" e "imposta neozelandese" non comprendono le penalità o gli interessi applicati ai sensi della legislazione di ciascuno Stato contraente concernente le imposte cui si applica la presente Convenzione ai sensi dell'.
3. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;566#art-c-3