Convenzione
Art. 2
Imposte considerate
In vigore dal 31 ago 1982
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(Imposte considerate)
1. La presente Convenzione si applica esclusivamente alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno Stato contraente, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sul reddito o sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili.
3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne l'Italia:
i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorchè riscossa mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
b) per quanto concerne la Nuova Zelanda:
l'imposta sul reddito (the income tax) e l'imposta complementare (the excess retention tax), ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta neozelandese").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, alle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
5. Fatte salve le disposizioni dell', la Convenzione non si applica alle imposte (ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte) dovute sulle vincite alle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli e sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse.
6. Ai fini della lettera b) del paragrafo 3 del presente articolo, l'imposta sul reddito non comprende l'imposta sui premi di emissione (bonus issue tax).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;566#art-c-2