DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 45·16 gennaio 1981

Modificazioni al regolamento sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973.

Vigente dal 19 giugno 2008 28 articoli 2 vigenze storicizzate
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Indice

Art. 1Art. 2Indicazione del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39Art. 3Rilascio dell'attestazione relativa allo stato del rischioArt. 4Modalità di rilascio dell'attestazioneArt. 5Rilascio di duplicati dell'attestazioneArt. 6Contenuto dell'attestazioneArt. 7Consegna dell'attestazione all'assicuratoreArt. 8Denuncia di sinistro da allegare alla richiesta di risarcimento del dannoArt. 9Requisiti della richiesta di risarcimentoArt. 10Uffici dell'assicuratore presso i quali deve essere indirizzata la richiesta di risarcimentoArt. 11Comunicazione al danneggiato dei motivi della mancata offerta di risarcimentoArt. 12Pagamento della somma offerta nel caso di accettazione da parte del danneggiatoArt. 13Pagamento della somma offerta nel caso di non accettazione della stessa da parte del danneggiato e nel caso di silenzio del danneggiato stessoArt. 14Consegna da parte dell'assicuratore del modulo di denuncia di sinistroArt. 15Efficacia dei contratti di assicurazione obbligatoria in corso con impresa posta in liquidazione coatta amministrativaArt. 16Autorizzazione a procedere alla liquidazione dei danniArt. 17Liquidazione dei danni da parte del commissario liquidatore autorizzato ai sensi dell'art. 9 della leggeArt. 18Pagamento del danno da parte dell'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", in caso di accordo del creditoreArt. 19Spese di liquidazione dei danni di cui all'art. 9 della leggeArt. 20Anticipazione o rimborso delle spese di liquidazione dei danniArt. 21Modalità dell'assistenza tecnica dell'impresa designata al commissario liquidatore e rimborso delle spese dalla stessa sostenuteArt. 22Pagamento da parte dell'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", del danno in caso di accordo del creditore con l'impresa cessionaria del portafoglio a norma del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738Art. 23Riassunzione da parte del commissario liquidatore del personale dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativaArt. 24Composizione e attribuzioni del comitato previsto per i dirigenti dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativaArt. 25Trasferimento da parte del comitato del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" del portafoglio di imprese poste in liquidazione coatta amministrativaArt. 26Trasferimento da parte del comitato del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" del personale di imprese poste in liquidazione coatta amministrativaArt. 27Anticipazioni al commissario liquidatore per le spese del procedimento di liquidazioneArt. 28Comunicazione da parte del commissario liquidatore e dell'impresa cessionaria del portafoglio del presumibile importo dei danni ancora da liquidare per conto dell'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada".
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