Art. 5

Rilascio di duplicati dell'attestazione

In vigore dal 20 mar 1981
Nel caso in cui l'attestazione si sia accidentalmente deteriorata o comunque sia venuta a mancare l'assicuratore è tenuto a rilasciare un duplicato su richiesta scritta ed a spese del contraente ed entro trenta giorni dalla richiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-01-16;45#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Modificazioni al regolamento sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973. — Rilascio di duplicati dell'attestazione | Portale Normativo