Art. 5

Rilascio di duplicati dell'attestazione

In vigore dal 20 mar 1981
Nel caso in cui l'attestazione si sia accidentalmente deteriorata o comunque sia venuta a mancare l'assicuratore è tenuto a rilasciare un duplicato su richiesta scritta ed a spese del contraente ed entro trenta giorni dalla richiesta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-01-16;45#art-5

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