Art. 4

Modalità di rilascio dell'attestazione

In vigore dal 20 mar 1981
L'assicuratore rilascia l'attestazione mettendo la stessa, almeno tre giorni non festivi prima di quello di scadenza del contratto, a disposizione del contraente presso l'agenzia o l'ufficio presso il quale il contratto stesso è stato stipulato o, se diverso, presso l'agenzia o l'ufficio al quale il contratto medesimo è stato assegnato con il consenso del contraente. Il contraente, il quale non abbia ritirato l'attestazione entro la fine del secondo mese successivo a quello di scadenza del contratto, può ugualmente ottenerne a proprie spese il rilascio facendone richiesta all'assicuratore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-01-16;45#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Modificazioni al regolamento sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973. — Modalità di rilascio dell'attestazione | Portale Normativo