Art. 4 · Modalità di rilascio dell'attestazione

Art. 4

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Modalità di rilascio dell'attestazione

In vigore dal 20 mar 1981
L'assicuratore rilascia l'attestazione mettendo la stessa, almeno tre giorni non festivi prima di quello di scadenza del contratto, a disposizione del contraente presso l'agenzia o l'ufficio presso il quale il contratto stesso è stato stipulato o, se diverso, presso l'agenzia o l'ufficio al quale il contratto medesimo è stato assegnato con il consenso del contraente. Il contraente, il quale non abbia ritirato l'attestazione entro la fine del secondo mese successivo a quello di scadenza del contratto, può ugualmente ottenerne a proprie spese il rilascio facendone richiesta all'assicuratore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-01-16;45#art-4