Art. 9

Requisiti della richiesta di risarcimento

In vigore dal 20 mar 1981
La richiesta di risarcimento per danni a cose conseguenti ai sinistri di cui all' deve indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. I giorni in numero non inferiore a otto, devono essere non festivi e successivi a quello del ricevimento da parte dell'assicuratore della richiesta di risarcimento; le ore debbono essere quelle dedicate ordinariamente allo svolgimento dell'attività lavorativa. Per i sinistri di cui al secondo comma dell' della legge il danneggiato che intenda chiedere il risarcimento deve dare sollecita comunicazione dell'esistenza delle lesioni e, all'atto della richiesta, indicare la durata della inabilità temporanea, l'età, l'attività di lavoro svolta ed il relativo reddito netto; deve inoltre indicare se abbia diritto a percepire l'indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale. Alla richiesta di risarcimento deve essere acclusa la documentazione idonea a provare la durata della inabilità, l'intervenuta guarigione e la entità del reddito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-01-16;45#art-9

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Art. 9 Modificazioni al regolamento sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973. — Requisiti della richiesta di risarcimento | Portale Normativo