Art. 12

Pagamento della somma offerta nel caso di accettazione da parte del danneggiato

In vigore dal 20 mar 1981
L'assicuratore, entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della somma offerta per il risarcimento del danno, provvede al pagamento della somma stessa inviando al danneggiato, all'indirizzo da questi indicato nella denuncia del sinistro allegata alla richiesta di risarcimento, vaglia postale od assegno di pari importo. L'assicuratore può, dandone comunicazione al danneggiato, provvedere al pagamento anche mediante accredito della somma dovuta sul conto corrente postale o bancario del danneggiato stesso. Il danneggiato può, con la comunicazione di accettazione, chiedere di riscuotere la somma direttamente presso gli uffici dell'assicuratore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-01-16;45#art-12

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Art. 12 Modificazioni al regolamento sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973. — Pagamento della somma offerta nel caso di accettazione da parte del danneggiato | Portale Normativo