Art. 28

Abrogato

Comunicazione da parte del commissario liquidatore e dell'impresa cessionaria del portafoglio del presumibile importo dei danni ancora da liquidare per conto dell'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada".

In vigore dal 19 giu 2008
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 APRILE 2008, N. 98

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-01-16;45#art-28

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Art. 28 Modificazioni al regolamento sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973. — Comunicazione da parte del commissario liquidatore e dell'impresa cessionaria del portafoglio del presumibile importo dei danni ancora da liquidare per conto dell'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada". | Portale Normativo