Art. 28 · Comunicazione da parte del commissario liquidatore e dell'impresa cessionaria del portafoglio del presumibile importo dei danni ancora da liquidare per conto dell'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada".

Art. 28

Abrogato28 / 28

Comunicazione da parte del commissario liquidatore e dell'impresa cessionaria del portafoglio del presumibile importo dei danni ancora da liquidare per conto dell'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada".

In vigore dal 19 giu 2008
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 APRILE 2008, N. 98

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-01-16;45#art-28