Art. 18

Abrogato

Pagamento del danno da parte dell'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", in caso di accordo del creditore

In vigore dal 19 giu 2008
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 APRILE 2008, N. 98

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-01-16;45#art-18

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Art. 18 Modificazioni al regolamento sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973. — Pagamento del danno da parte dell'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", in caso di accordo del creditore | Portale Normativo