Art. 18 · Pagamento del danno da parte dell'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", in caso di accordo del creditore

Art. 18

Abrogato18 / 28

Pagamento del danno da parte dell'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", in caso di accordo del creditore

In vigore dal 19 giu 2008
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 APRILE 2008, N. 98

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-01-16;45#art-18