DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 752·14 novembre 1980
Norme in materia di tariffe telefoniche.
Vigente dal 23 giugno 1981 26 articoli 2 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni legislative in mate
Art. 2Per ogni apparecchio principale è dovuto un canone trimestrale di abbonamento stabilito co
Art. 3Gli abbonati delle reti urbane aventi più di 10.000 abbonati ed oltre 10 chilometri di rag
Art. 4Per gli impianti entro il perimetro dell'abitato ove è ubicata la centrale cui l'utente sa
Art. 5I contributi di trasloco di cui al primo e terzo comma del precedente art. 4 si applicano
Art. 6Per ciascun apparecchio telefonico in derivazione interna è dovuto dall'abbonato un canone
Art. 7Per i seguenti tipi di impianti supplementari ed accessori, di cui all'art. 284 del codice
Art. 8Per gli impianti interni, supplementari ed accessori, di cui all'art. 285 del codice posta
Art. 9Ogni comunicazione scambiata tra abbonati, nell'ambito di ciascuna rete urbana, è tassata
Art. 10La tariffa per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra le reti urbane dello stess
Art. 11Salvo quanto previsto nei successivi articoli 12, 13 e 14, a ciascuna comunicazione interu
Art. 12Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle
Art. 13Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle
Art. 14Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle
Art. 15Il valore degli scatti del contatore d'utente determinati dagli impulsi di conteggio per c
Aggiornamenti recenti
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ha disposto (con l'art. 1) la modifica dell'art. 15.
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ha disposto (con l'art. 2) la modifica dell'art. 1.
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ha disposto (con l'art. 3) l'introduzione di un comma dopo il secondo all'art. 4.
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ha disposto (con l'art. 4) la modifica dell'art. 18.