Art. 12

In vigore dal 30 nov 1980
Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 22 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 13 alle ore 24 del sabato, dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente: ===================================================================== |Numero di impulsi alla| Ritmo degli impulsi | risposta dell'utente | durante la | chiamato | comunicazione | | (secondi) ===================================================================== fino a 15 km | 1 | 144 --------------------------------------------------------------------- da oltre 15 fino a 30 | | km | 1 | 80 --------------------------------------------------------------------- da oltre 30 fino a 60 | | km | 1 | 45 --------------------------------------------------------------------- da oltre 60 fino a 120 | | km | 1 | 40 --------------------------------------------------------------------- da oltre 120 fino a | | 240 km | 1 | 37 --------------------------------------------------------------------- oltre 240 km | 1 | 37
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-14;752#art-12

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Art. 12 Norme in materia di tariffe telefoniche. | Portale Normativo