Art. 15
In vigore dal 23 giu 1981
Il valore degli scatti del contatore d'utente determinati dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive, cumulativamente agli scatti urbani di cui all', primo comma, e agli scatti relativi ad altri servizi a contatore, è fissato in L. 80 da valere anche nei rapporti contabili tra i gestori per i traffici di rispettiva competenza. Tuttavia, in sede di regolazione di detti rapporti contabili, le minori entrate relative agli scatti addebitati a valore inferiore, secondo gli scaglioni di cui al comma seguente, graveranno su ciascun gestore in proporzione al traffico di rispettiva competenza. Con lo stesso criterio saranno attribuite a ciascun gestore le maggiori entrate derivate globalmente dall'addebito di scatti a L. 87, giusta la previsione dell'ultimo comma del presente articolo.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, per gli impianti singoli e duplex della categoria B di abbonamento l'addebito trimestrale degli scatti viene effettuato secondo gli scaglioni e le misure seguenti:
Per singoli impianti:
fino a 120 scatti trimestrali........... L. 40 ciascuno da 121 a 200 scatti trimestrali.......... L. 70 ciascuno da 201 a 400 scatti trimestrali.......... L. 80 ciascuno Per impianti duplex:
fino a 150 scatti trimestrali........... L. 40 ciascuno da 151 a 250 scatti trimestrali.......... L. 70 ciascuno da 251 a 400 scatti trimestrali.......... L. 80 ciascuno
Per la stessa categoria B di abbonamento gli scatti successivi ai 400 trimestrali sono addebitati a L. 87 ciascuno.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 6 giugno 1981, n. 282, ha disposto (con l'art. 1) che: " Ai valori degli scatti del contatore d'utente previsti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, ad eccezione degli scatti determinati da comunicazioni urbane in partenza dai telefoni a disposizione del pubblico e di quelli tassati a L. 40 per il traffico in partenza da impianti simplex e duplex della categoria B di abbonamento, si applica un soprapprezzo di L. 15".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-14;752#art-15