Art. 18

In vigore dal 23 giu 1981
A ciascuna conversazione extraurbana effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa extraurbana quale risulta determinata anche dalla applicazione del sovrapprezzo di L. 15, la tariffa di L. 95. Per le conversazioni effettuate in teleselezione, l'importo relativo alle tariffe ed al sovrapprezzo di cui al comma precedente nonché all'IVA, è percepito con l'incasso di L. 100 per il primo impulso e di L. 120 per ciascuno degli impulsi successivi. Per le conversazioni effettuate in teleselezione da apparecchi ad incasso automatico, l'importo suddetto è percepito con l'incasso di L. 100 per ogni impulso e con l'incasso aggiuntivo di L. 100 ogni cinque impulsi in corrispondenza del secondo impulso. Il valore del gettone, ai fini del precedente comma e di quanto previsto dal secondo comma del precedente , è fissato in L. 100.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-14;752#art-18

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Art. 18 Norme in materia di tariffe telefoniche. | Portale Normativo