Art. 20

In vigore dal 30 nov 1980
Per la trasmissione di un preavviso telefonico, destinato a prefissare una comunicazione con un abbonato, il richiedente deve corrispondere una quota fissa pari a L. 300. Per l'invio di un avviso telefonico, destinato a prefissare una comunicazione con una persona non abbonata al telefono, è dovuta, oltre alla quota indicata nel precedente comma, la tassa di recapito dell'avviso per espresso al domicilio indicato, prevista dall' del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392, e successivi aggiornamenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-14;752#art-20

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Art. 20 Norme in materia di tariffe telefoniche. | Portale Normativo