Art. 21

In vigore dal 30 nov 1980
La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 1.250 per ognuna.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-14;752#art-21

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Art. 21 Norme in materia di tariffe telefoniche. | Portale Normativo