Art. 3

In vigore dal 30 nov 1980
Gli abbonati delle reti urbane aventi più di 10.000 abbonati ed oltre 10 chilometri di raggio medio (raggio del cerchio equivalente) in aggiunta ai canoni di cui all'articolo precedente debbono corrispondere trimestralmente un canone supplementare pari allo 0,6% del canone base per ogni chilometro o frazione del raggio medio della rete stessa. Per la determinazione della superficie delle reti urbane si fa riferimento alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-14;752#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Norme in materia di tariffe telefoniche. | Portale Normativo