DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 1150·6 ottobre 1977
Nuova disciplina del lavoro straordinario per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Vigente dal 12 luglio 1987 14 articoli 4 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'
Art. 2A ciascuna delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è
Art. 3Per il personale applicato ad uffici o servizi la cui attività richieda ulteriori prestazi
Art. 4A decorrere dal 16 luglio 1977, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario per
Art. 5I compensi previsti nel terzo comma dell'art. 14 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970
Art. 6Per i fattorini degli uffici principali, il limite di ottocento pezzi mensili previsto dal
Art. 7Per i fattorini degli uffici locali, salvo quanto previsto dall'art. 23 del testo unico ap
Art. 8I compensi di intensificazione previsti dall'art. 15 dell'allegato alla legge 11 febbraio
Art. 9A decorrere dal 1 gennaio 1978, i compensi orari per i lavori a cottimo resi dal personale
Art. 10Con effetto dal 1 luglio 1978, al personale addetto ai servizi di recapito delle corrispon
Art. 11A decorrere dal 16 luglio 1977, la tariffa oraria dell'attività lavorativa valutata a resa
Art. 12Il presente decreto, che ha effetto dal 16 luglio 1977 per quanto concerne le nuove misure
Art. 13A decorrere dal 16 luglio 1977 cessano di avere applicazione le disposizioni che autorizza
Art. 14Per il periodo 16 luglio-31 dicembre 1977, i limiti orari massimi individuali per lavoro s
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ha disposto (con l'art. 10) la modifica dell'art.10.
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ha disposto (con l'art. 38, comma 1) la modifica dell'art. 6, commi 1 e 2.
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ha disposto (con l'art.81 comma 1) la modifica dell'art.3.