Art. 13
In vigore dal 30 apr 1978
A decorrere dal 16 luglio 1977 cessano di avere applicazione le disposizioni che autorizzano particolari limiti di guadagno o che consentono prestazioni straordinarie in eccedenza a detti limiti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-06;1150#art-13