Art. 13

Art. 13

13 / 14
In vigore dal 30 apr 1978
A decorrere dal 16 luglio 1977 cessano di avere applicazione le disposizioni che autorizzano particolari limiti di guadagno o che consentono prestazioni straordinarie in eccedenza a detti limiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-06;1150#art-13