Art. 10

In vigore dal 6 mar 1979
Con effetto dal 1 luglio 1978, al personale addetto ai servizi di recapito delle corrispondenze è attribuito, per ciascun giorno in cui è chiamato a svolgere anche il servizio di portalettere assenti, un compenso di abbinamento corrispondente ad una indennità pari all'80 per cento della prestazione prevista per il quartiere o la zona abbinati e comunque in misura non superiore al compenso corrispondente a cinque ore di lavoro straordinario, secondo l'aliquota spettante al portalettere o ai portalettere che eseguono il servizio. Nei casi in cui la sostituzione di portalettere assente sia affidata a più agenti, il compenso è ripartito fra gli stessi, in relazione alle rispettive prestazioni. L'abbinamento non può riguardare più di un quartiere o zona.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-06;1150#art-10

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Art. 10 Nuova disciplina del lavoro straordinario per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. | Portale Normativo