Art. 7
In vigore dal 19 gen 1982
Per i fattorini degli uffici locali, salvo quanto previsto dall'art. 23 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, per la istituzione e la soppressione dei posti di fattorino negli uffici locali, il recapito dei telegrammi e degli espressi oltre il limite di settecentosessantadue mensili si considera come prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di L. 1.120 nei giorni feriali e di L. 1.160 nei giorni festivi per ogni 18 pezzi.
Note all'articolo
- La L. 22 dicembre 1981, n.797 ha disposto (con l'art.38 comma 2) che:" Con effetto dal 1 novembre 1978 il limite di 18 pezzi previsto dall'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica e' elevato a 20."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-06;1150#art-7