Art. 7

In vigore dal 19 gen 1982
Per i fattorini degli uffici locali, salvo quanto previsto dall'art. 23 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, per la istituzione e la soppressione dei posti di fattorino negli uffici locali, il recapito dei telegrammi e degli espressi oltre il limite di settecentosessantadue mensili si considera come prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di L. 1.120 nei giorni feriali e di L. 1.160 nei giorni festivi per ogni 18 pezzi.

Note all'articolo

  • La L. 22 dicembre 1981, n.797 ha disposto (con l'art.38 comma 2) che:" Con effetto dal 1 novembre 1978 il limite di 18 pezzi previsto dall'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica e' elevato a 20."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-06;1150#art-7

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Art. 7 Nuova disciplina del lavoro straordinario per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. | Portale Normativo