Art. 11
In vigore dal 30 apr 1978
A decorrere dal 16 luglio 1977, la tariffa oraria dell'attività lavorativa valutata a resa in pendenza del decreto ministeriale autorizzativo del sistema del cottimo è stabilita in L. 1.350 nei giorni feriali e in L. 1.460 nei giorni festivi per il personale delle tabelle VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXII e XXIII di cui agli articoli 114, 115 e 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e in L. 1.120 nei giorni feriali e in L. 1.160 nei giorni festivi per il personale delle tabelle X, XIX, XX, XXI e XXIV di cui agli stessi articoli 114, 115 e 119 del medesimo decreto presidenziale.
Entro il 31 dicembre 1977 si provvederà a riordinare la materia relativa ai servizi indicati nel precedente comma, al fine di ricondurre la materia stessa alla normativa di carattere generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-06;1150#art-11