Art. 2
In vigore dal 30 apr 1978
A ciascuna delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è assegnato, a partire dal 1 gennaio 1978, uno stanziamento per la erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio ed operaio che non può eccedere l'importo pari al corrispettivo:
1) di 140 ore annuali per ciascuna unità di detto personale applicato ai servizi amministrativi, amministrativo-contabili, tecnici e di anticamera;
2) di 350 ore annuali per ciascuna unità dello stesso personale applicato agli uffici esecutivi.
Il lavoro straordinario a tempo ed a cottimo non può superare:
a) le 20 ore mensili per ciascun dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi amministrativi, amministrativo-contabili, tecnici e di anticamera presso gli uffici centrali, compartimentali e provinciali e per ciascun dipendente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici addetto agli uffici amministrativi, tecnici e di anticamera dell'amministrazione centrale e degli ispettorati di zona nonché per ciascun dipendente addetto agli altri uffici amministrativi periferici.
Eventuali eccezioni a tale limite possono essere disposte dall'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sulla base di dati oggettivi, per i dipendenti che svolgano particolari funzioni, entro il limite massimo individuale di 35 ore mensili;
b) le 35 ore mensili per ciascun dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici addetto all'esercizio negli uffici esecutivi.
Salvo quanto previsto nel successivo limiti Orari individuali mensili indicati nel precedente comma possono essere superati in presenza di eccezionali, improrogabili esigenze di servizio, cumulando nello stesso mese, in tutto od in parte, il contingente di ore di altri mesi, purchè, alla fine di ciascun anno, risultino rispettati i limiti massimi individuali di 240 ore annuali per i dipendenti di cui alla lettera a), primo alinea e di 350 ore annuali per i dipendenti di cui alla lettera a), secondo alinea ed alla lettera b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-06;1150#art-2