Art. 10
10 / 14In vigore dal 6 mar 1979
Con effetto dal 1 luglio 1978, al personale addetto ai servizi di recapito delle corrispondenze è attribuito, per ciascun giorno in cui è chiamato a svolgere anche il servizio di portalettere assenti, un compenso di abbinamento corrispondente ad una indennità pari all'80 per cento della prestazione prevista per il quartiere o la zona abbinati e comunque in misura non superiore al compenso corrispondente a cinque ore di lavoro straordinario, secondo l'aliquota spettante al portalettere o ai portalettere che eseguono il servizio.
Nei casi in cui la sostituzione di portalettere assente sia affidata a più agenti, il compenso è ripartito fra gli stessi, in relazione alle rispettive prestazioni.
L'abbinamento non può riguardare più di un quartiere o zona.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-06;1150#art-10