Art. 3

In vigore dal 5 feb 1982
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto su tutti gli elementi retributivi, ritenute e contributi, indicati negli articoli 153 e 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Non hanno invece effetto sulla determinazione delle misure orarie per prestazioni straordinarie a tempo ed a cottimo nonché dei compensi orari di intensificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, per la quale continuano a considerarsi gli stipendi stabiliti dalla legge 3 aprile 1979, n. 101.
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