Art. 5

In vigore dal 5 feb 1982
Con effetto dal 31 gennaio 1981 sono soppressi i trattamenti economici transitori previsti dagli articoli 17, 34 e 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-01-05;23#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Attribuzione di miglioramenti economici al personale delle Aziende | Portale Normativo