Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 5 feb 1982
Con effetto dal 31 gennaio 1981 sono soppressi i trattamenti economici transitori previsti dagli articoli 17, 34 e 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-01-05;23#art-5