Art. 2
In vigore dal 5 feb 1982
In prima applicazione del presente decreto, l'inquadramento del personale nelle categorie o livelli retributivi di cui al precedente è disposto sulla base dell'anzianità di servizio, di ruolo e non di ruolo comunque prestato alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, ivi compreso quello prestato presso le ex ricevitorie e gli uffici locali già ammesso a riscatto ai fini del trattamento di quiescenza, osservando le seguenti modalità e con riferimento alla posizione giuridica ed economica rivestita alla data del 31 gennaio 1981.
Nel caso in cui l'anzianità sia riferita a servizi di ruolo prestati in qualifiche cui corrisponde un'unica categoria o livello retributivo, si determina, sulla base dell'anzianità complessiva, il trattamento corrispondente ai nuovi stipendi annui lordi di cui al precedente , comprendendo nella progressione economica, da computare in base all'art. 16 della legge 3 aprile 1979, n. 101, anche il valore monetario della parte di biennio residua, con arrotondamento a mese intero delle frazioni superiori a quindici giorni.
Ove l'importo così determinato cada tra due classi o scatti, il dipendente, ferma restando l'attribuzione ad personam del trattamento stesso, si considera collocato nella classe o scatto di stipendio immediatamente inferiore. La frazione di biennio, corrispondente alla differenza tra detto stipendio ed il trattamento ad personam, è valutata per l'ulteriore progressione economica.
Qualora il servizio di ruolo complessivamente maturato sia invece riferibile a diverse posizioni, cui corrispondono più categorie o livelli retributivi:
a) si computa, anzitutto, l'anzianità riferita al più basso di tali livelli retributivi e sulla base dei nuovi stipendi di cui all' si determina il relativo valore monetario, con i criteri di cui al precedente secondo comma, detraendo da questo l'importo iniziale del livello;
b) si trasferisce poi detto valore monetario nel livello superiore, sommandolo all'iniziale di quest'ultimo; all'anzianità corrispondente si aggiunge il periodo di servizio prestato nella posizione relativa a tale livello determinando, con le modalità di cui al secondo comma, lo stipendio corrispondente;
c) in presenza di ulteriori passaggi di livello si procede in modo analogo;
d) in sede di passaggio dal penultimo all'ultimo dei livelli retributivi presi in considerazione, oltre quello di cui alla precedente lettera b), lo stipendio si determina con le modalità previste dall'art. 18 della legge 3 aprile 1979, n. 101, aggiungendo all'anzianità corrispondente quella maturata nell'ultima categoria o livello retributivo, applicando poi il precedente terzo comma.
Al personale delle ex carriere ausiliarie ed esecutive articolate in più qualifiche ed inquadrato, per effetto della legge 3 aprile 1979, n. 101, in unica categoria o livello retributivo, vengono attribuiti, in aggiunta all'anzianità complessivamente maturata al 31 gennaio 1981, anni quattro per i dipendenti provenienti dalle qualifiche apicali ed anni due per quelli provenienti dalle qualifiche intermedie.
L'anzianità complessiva derivante dall'applicazione del presente articolo viene ridotta di un anno nella posizione iniziale di ruolo.
Nel caso che i passaggi a suo tempo intervenuti comportino l'attribuzione al dipendente di un livello retributivo inferiore a quello in precedenza valutato, vengono seguiti, per la determinazione del relativo trattamento economico, i criteri di cui sopra osservando la esatta successione cronologica dei vari passaggi.
I servizi prestati in posizione non di ruolo sono valutati con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, in ragione dell'1,25% annuo dello stipendio lordo iniziale delle corrispondenti categorie o livelli retributivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-01-05;23#art-2