Art. 6

In vigore dal 5 feb 1982
Con effetto della data di entrata in vigore del presente decreto, al personale non di ruolo di cui alle leggi 14 dicembre 1965, n. 1376, e 9 gennaio 1973, n. 3, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della categoria cui le mansioni esercitate siano ascrivibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-01-05;23#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo