DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 67·21 gennaio 1977
Modificazioni e integrazioni alla composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri.
Vigente dal 21 marzo 1977 7 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto reale 17 gennaio 1926, n. 177, registrato
Art. 2La commissione per le funicolari aeree e terrestri è composta come segue: 1) Presidente: u
Art. 3Quando, agli effetti dell'art. 1, primo comma, della legge 23 giugno 1927, n. 1110, e succ
Art. 4Quando vengano sottoposte all'esame della commissione per le funicolari aeree e terrestri
Art. 5Per il migliore espletamento dei propri compiti, la commissione per le funicolari aeree e
Art. 6La commissione per le funicolari aeree e terrestri, su proposta del presidente, ha facoltà
Art. 7Il Ministro per i trasporti provvede, con propri decreti, alla nomina dei componenti la co