Art. 3

In vigore dal 5 apr 1977
Quando, agli effetti dell', primo comma, della legge 23 giugno 1927, n. 1110, e successive modificazioni una regione a statuto ordinario intenda avvalersi dell'attività consultiva della commissione per le funicolari aeree e terrestri ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, alle adunanze della commissione stessa partecipa, a tutti gli effetti, un rappresentante della regione suddetta. In maniera analoga si procede quando una regione a statuto speciale, non rappresentata permanentemente in seno alla commissione per le funicolari aeree e terrestri, richieda il parere della commissione stessa su questioni comunque attinenti all'istituzione, alla trasformazione ed all'esercizio di servizi di trasporto a fune di propria competenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-01-21;67#art-3

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