Art. 6

In vigore dal 5 apr 1977
La commissione per le funicolari aeree e terrestri, su proposta del presidente, ha facoltà di costituire nel suo seno comitati di studio composti da membri della commissione stessa ed anche dalle persone indicate ai precedenti , per la trattazione di particolari questioni. Il parere dei comitati di cui al precedente comma non può sostituire quello della commissione, quando quest'ultimo sia previsto da disposizioni legislative o regolamentari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-01-21;67#art-6

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