Art. 6
In vigore dal 5 apr 1977
La commissione per le funicolari aeree e terrestri, su proposta del presidente, ha facoltà di costituire nel suo seno comitati di studio composti da membri della commissione stessa ed anche dalle persone indicate ai precedenti , per la trattazione di particolari questioni.
Il parere dei comitati di cui al precedente comma non può sostituire quello della commissione, quando quest'ultimo sia previsto da disposizioni legislative o regolamentari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-01-21;67#art-6