Art. 4
In vigore dal 5 apr 1977
Quando vengano sottoposte all'esame della commissione per le funicolari aeree e terrestri questioni di carattere generale, ovvero attinenti alla formulazione od alla interpretazione della normativa tecnica sulla sicurezza dei servizi di trasporto a fune, su invito del presidente, possono intervenire alle adunanze della commissione, ed alle riunioni dei comitati di cui al successivo , esperti designati dalla Federazione nazionale imprese trasporti (FENIT), dall'Associazione nazionale industria meccanica ed affini (ANIMA), dall'Associazione siderurgica (ASSIDER) e dall'Associazione nazionale fra i direttori d'esercizio di impianti a fune (ANIDIEF).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-01-21;67#art-4