Art. 7

In vigore dal 5 apr 1977
Il Ministro per i trasporti provvede, con propri decreti, alla nomina dei componenti la commissione per le funicolari aeree e terrestri e può dettarne, altresì, le modalità di funzionamento. Indipendentemente dalla composizione indicata al precedente , il Ministro per i trasporti, con proprio decreto, può nominare membri onorari della commissione coloro che ne abbiano fatto parte ininterrottamente per oltre un venticinquennio. I membri onorari possono partecipare a tutti gli effetti alle adunanze della commissione, ma non hanno titolo ai gettoni di presenza o ad analoghe indennità eventualmente previste dalle vigenti disposizioni per altre categorie di membri della commissione stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 gennaio 1977 LEONE RUFFINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato dalla Corte dei conti, addì 10 marzo 1977 Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 30
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-01-21;67#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 7 Modificazioni e integrazioni alla composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri. — Testo vigente | Portale Normativo