Art. 2

In vigore dal 5 apr 1977
La commissione per le funicolari aeree e terrestri è composta come segue: 1) Presidente: un professore universitario, emerito od ordinario, di macchine o materia affine. 2) Vice-presidente: un dirigente generale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 3) Membri: a) nove rappresentanti del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, scelti fra i dirigenti o i funzionari tecnici degli uffici centrali e periferici, particolarmente esperti in materia di trasporti a fune; b) un rappresentante tecnico del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio; c) un rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici; d) un rappresentante tecnico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; e) un rappresentante del Ministero della difesa - Scuola militare alpina di Aosta, esperto in materia di valanghe; f) un rappresentante tecnico della provincia autonoma di Trento - ispettorato generale dei trasporti; g) un rappresentante tecnico della provincia autonoma di Bolzano - ispettorato generale dei trasporti; h) un rappresentante tecnico della regione Friuli-Venezia Giulia; i) un rappresentante tecnico dell'Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI), esperto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro; l) sei docenti universitari scelti fra quelli delle seguenti materie o di materie ad esse affini: scienza delle costruzioni, costruzioni stradali e ferroviarie; tecnica ed economia dei trasporti; meccanica applicata alle macchine, costruzione di macchine; tecnologia, chimica applicata, metallurgia; elettrotecnica, impianti elettrici, misure elettriche; m) quattro esperti nelle discipline tecnico-scientifiche o giuridico-amministrative interessanti il settore dei trasporti a fune. 4) Segreteria: quattro funzionari della carriera direttiva tecnica del Ministero del trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - dei quali uno, con funzioni di capo della segreteria, è membro a tutti gli effetti della commissione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-01-21;67#art-2

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