Art. 2
In vigore dal 5 apr 1977
La commissione per le funicolari aeree e terrestri è composta come segue:
1) Presidente:
un professore universitario, emerito od ordinario, di macchine o materia affine.
2) Vice-presidente:
un dirigente generale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
3) Membri:
a) nove rappresentanti del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, scelti fra i dirigenti o i funzionari tecnici degli uffici centrali e periferici, particolarmente esperti in materia di trasporti a fune;
b) un rappresentante tecnico del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio;
c) un rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici;
d) un rappresentante tecnico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
e) un rappresentante del Ministero della difesa - Scuola militare alpina di Aosta, esperto in materia di valanghe;
f) un rappresentante tecnico della provincia autonoma di Trento - ispettorato generale dei trasporti;
g) un rappresentante tecnico della provincia autonoma di Bolzano - ispettorato generale dei trasporti;
h) un rappresentante tecnico della regione Friuli-Venezia Giulia;
i) un rappresentante tecnico dell'Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI), esperto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
l) sei docenti universitari scelti fra quelli delle seguenti materie o di materie ad esse affini: scienza delle costruzioni, costruzioni stradali e ferroviarie; tecnica ed economia dei trasporti; meccanica applicata alle macchine, costruzione di macchine; tecnologia, chimica applicata, metallurgia; elettrotecnica, impianti elettrici, misure elettriche;
m) quattro esperti nelle discipline tecnico-scientifiche o giuridico-amministrative interessanti il settore dei trasporti a fune.
4) Segreteria:
quattro funzionari della carriera direttiva tecnica del Ministero del trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - dei quali uno, con funzioni di capo della segreteria, è membro a tutti gli effetti della commissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-01-21;67#art-2