Art. 5
In vigore dal 5 apr 1977
Per il migliore espletamento dei propri compiti, la commissione per le funicolari aeree e terrestri ha facoltà di avvalersi della collaborazione di altri funzionari del Ministero dei trasporti e di altri Ministeri, di assistenti dei professori membri della commissione stessa, di liberi docenti, di professionisti o comunque di operatori del settore, anche affidando ad essi determinati incarichi.
Su invito del presidente, le persone indicate al precedente comma possono assistere ai lavori della commissione e dei comitati di cui al successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-01-21;67#art-5