DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 773·18 luglio 1957
Disciplina del collocamento dei lavoratori d'albergo.
Vigente dal 4 settembre 1957 7 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 2Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro presso le aziende indicate dal precedente art.
Art. 3Presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma è istituito uno
Art. 4Le aziende indicate dall'art. 1 hanno facoltà di esercitare la scelta nominativa nell'ambi
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Art. 6L'Ufficio di collocamento, prima di procedere alla iscrizione, dovrà verificare la qualifi
Art. 7In base a conforme deliberazione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l