Art. 2

In vigore dal 19 set 1957
Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro presso le aziende indicate dal precedente , deve iscriversi in speciali liste presso gli Uffici di collocamento indicati dall'art. 24 della legge 29 aprile 1949, n. 264, della circoscrizione nella quale ha la propria residenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-18;773#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Disciplina del collocamento dei lavoratori d'albergo. — Testo vigente | Portale Normativo