Art. 2
In vigore dal 19 set 1957
Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro presso le aziende indicate dal precedente , deve iscriversi in speciali liste presso gli Uffici di collocamento indicati dall'art. 24 della legge 29 aprile 1949, n. 264, della circoscrizione nella quale ha la propria residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-18;773#art-2