Art. 4

In vigore dal 19 set 1957
Le aziende indicate dall' hanno facoltà di esercitare la scelta nominativa nell'ambito dell'intero territorio nazionale per l'assunzione dei prestatori d'opera in possesso delle qualifiche di cui al successivo . Tale facoltà viene esercitata mediante richieste dirette all'Ufficio di collocamento del Comune di residenza del lavoratore da assumere. Detto Ufficio rilascia il prescritto foglio di avviamento al lavoro. Per tutte indistintamente le rimanenti categorie di personale, non specificatamente elencate nel successivo , la richiesta dovrà essere numerica e potrà essere rivolta solo agli Uffici indicati nell' del presente decreto, secondo le norme contenute nel titolo II della legge 29 aprile 1949, n. 264.
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Art. 4 Disciplina del collocamento dei lavoratori d'albergo. — Testo vigente | Portale Normativo