Art. 3

In vigore dal 19 set 1957
Presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma è istituito uno schedario nazionale al quale, fermo rimanendo l'obbligo di cui al precedente , possono richiedere di essere iscritti i prestatori d'opera aspiranti al collocamento in sede diversa da quella di residenza purchè siano in possesso di una delle qualifiche previste dal successivo . La domanda di iscrizione nello schedario nazionale deve essere inoltrata dal lavoratore interessato per il tramite dell'Ufficio di collocamento del Comune di residenza. Detto schedario ha il solo scopo di fornire agli interessati gli elementi necessari alla conoscenza delle disponibilità;, sul piano nazionale, dei lavoratori qualificati del settore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-18;773#art-3

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