Art. 7

In vigore dal 19 set 1957
In base a conforme deliberazione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei disoccupati il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale chiamerà a far parte, quale esperti, del Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati, costituito con deliberazione del predetto organo collegiale in data 14 aprile 1954 e ratificato con decreto Ministeriale 29 aprile 1954, in seno al medesimo, il Commissario per il turismo, o un suo delegato, due funzionari designati dalla Presidenza del Consiglio - Commissariato per il turismo - e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale due membri designati dalle Associazioni degli industriali alberghieri e tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori d'albergo maggiormente rappresentative. L'intervento dei predetti esperti avrà luogo ogni qualvolta il Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati sia chiamato ad esprimere pareri sulla classificazione professionale dei lavoratori e sui quesiti che potranno essere formulati dalle Commissioni provinciali per il collocamento in materia di avviamento al lavoro degli appartenenti alla categoria dei dipendenti da aziende alberghiere. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1957 Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 85. - RELLEVA
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