Art. 6
In vigore dal 19 set 1957
L'Ufficio di collocamento, prima di procedere alla iscrizione, dovrà verificare la qualifica del richiedente, quale essa risulta dal libretto di lavoro, dai certificati di servizio prestato, ovvero da attestazione di scuole professionali.
Quando per difetto della suddetta documentazione o per altre cause sorga contestazione o incertezza sulla qualifica o specializzazione, su queste ultime dovrà decidere la Commissione provinciale per il collocamento a norma dell'art. 25 lettera a) della legge 29 aprile 1949, n. 264; per tale decisione detta Commissione dovrà avvalersi dell'opera di tecnici o esperti della categoria, da essa medesima designati in proporzione paritetica tra datori di lavoro e lavoratori, e di quella dell'Ispettorato del lavoro per eventuali accertamenti presso le aziende.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-18;773#art-6