Art. 1

In vigore dal 19 set 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 14 e 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sentita la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei disoccupati; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: . Il collocamento dei lavoratori presso aziende alberghiere, pensioni e locande è regolato dalle norme contenute nel titolo II della legge 29 aprile 1949, m. 264, secondo le forme speciali stabilite dal presente decreto. Alla disciplina stabilita dal presente decreto è altresì soggetto il collocamento dei prestatori d'opera addetti alle taverne, locali notturni, caffè e mescite annessi agli alberghi e pensioni, anche se gestiti con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi, in quanto facciano parte integrante del complesso della azienda alberghiera e purchè vi sia conduzione diretta dell'albergatore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-18;773#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo