Art. 1
In vigore dal 19 set 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 14 e 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentita la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei disoccupati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
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Il collocamento dei lavoratori presso aziende alberghiere, pensioni e locande è regolato dalle norme contenute nel titolo II della legge 29 aprile 1949, m. 264, secondo le forme speciali stabilite dal presente decreto.
Alla disciplina stabilita dal presente decreto è altresì soggetto il collocamento dei prestatori d'opera addetti alle taverne, locali notturni, caffè e mescite annessi agli alberghi e pensioni, anche se gestiti con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi, in quanto facciano parte integrante del complesso della azienda alberghiera e purchè vi sia conduzione diretta dell'albergatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-18;773#art-1