DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE·n. 679·5 ottobre 1945
Modificazioni al Codice penale e al Codice di procedura penale.
Vigente dal 14 dicembre 2009 15 articoli 3 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autor
Art. 2Il testo dell'art. 26 del Codice, penale è sostituito dal seguente: La pena dell'ammenda c
Art. 3Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal Codice penale e dalle leggi penali sp
Art. 4Il testo dell'art. 66, n. 3, del Codice penale è modificano come segue: « 3° e, rispettiva
Art. 5Il testo dell'art. 78, comma 1°, n. 3, del Codice penale è modificato come segue: « 3° lir
Art. 6Il testo dell'art. 135 del Codice penale è sostituito dal seguente: « Quando, per qualsias
Art. 7L'art. 162 del Codice penale è sostituito dal seguente: «Nelle contravvenzioni, per le qua
Art. 8Il primo comma dell'art. 237 del Codice penale è sostituito dal seguente: La cauzione di b
Art. 9L'art. 30 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Appartiene al tribuna
Art. 10L'art. 31 del Codice di procedura penale è sostituito da] seguente: « Appartiene al pretor
Art. 11All'art. 166 del Codice di procedura penale è aggiunto il comma seguente: « Qualora si tra
Art. 12L'art. 369 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « Il giudice istrutto
Art. 13Il primo comma dell'art. 374 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « I
Art. 14Il primo periodo del primo comma dell'art. 506 del Codice di procedura penale è sostituito
Art. 15Il limite di pena pecuniaria, stabilito per d'appellabilità delle sentenze dagli articoli