Art. 8
In vigore dal 18 nov 1945
Il primo comma dell'art. 237 del Codice penale è sostituito dal seguente:
La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duemila, nè superiore a lire cinquantamila ».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-05;679#art-8